L’istituto d’istruzione capofila al quale si era rivolta per presentare la domanda di iscrizione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA ha commesso un errore nel calcolo del punteggio, attribuendole dopo la valutazione dei titoli e dei servizi svolti, mezzo punto in più ovvero 22,75 invece di 22,25. Sulla base di questo dato, una collaboratrice scolastica aveva ricevuto un incarico di supplenza a tempo determinato da una scuola del cosentino per il periodo compreso tra il 12 febbraio ed il 6 giugno 2025 a margine del quale, proprio in ragione dell’incarico ricevuto, la medesima collaboratrice scolastica ha poi chiesto di essere inserita nella graduatoria permanente Ata riservata a coloro che abbiano maturato almeno due anni di servizio attivo, così da poter aspirare prima ad un incarico annuale e poi all’immissione in ruolo.

L’annullamento dopo la verifica

E però, a margine di una verifica del punteggio precedentemente assegnato, il dirigente della scuola in cui la collaboratrice scolastica aveva prestato l’ultimo servizio, nel mese di agosto 2025 aveva disposto l’annullamento giuridico del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo febbraio-giugno 2025, disponendo che il periodo di servizio poteva essere computato ai soli effetti economici senza produrre attribuzione di punteggio. Questo perché, se in origine alla collaboratrice fosse stato conferito il punteggio corretto, non avrebbe avuto diritto ad ottenere la supplenza che spettava ad altra persona collocata in posizione più favorevole in graduatoria.

La decisione del giudice

Per il tramite degli avvocati Carmelo Salerno e Nadia Campana, però, la lavoratrice ha impugnato il provvedimento, sostenendo di non aver in nessun modo contribuito a determinare l’errore da cui poi, nei fatti, aveva tratto un vantaggio. E il tribunale di Cosenza le ha dato ragione. Il giudice del lavoro, infatti, richiamando il dettato normativo, ha messo in evidenza come l’annullamento degli effetti di diritto del servizio prestato, possa essere determinato o nel caso di mancanza del titolo di accesso all’incarico o in seguito ad accertate dichiarazioni mendaci del soggetto interessato. Circostanze che non attengono allo specifico caso. In sostanza, secondo la sentenza emessa dal magistrato, gli effetti dell’errore commesso in origine dall’istituto di istruzione capofila delegato a caricare la pratica, non possono ricadere sulla lavoratrice che mantiene quindi intatto il diritto maturato di accedere alla prima fascia.