Il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza interviene dopo la pronuncia del Tar e, in un’intervista, affronta il tema della governance dell’Azienda, della natura degli atti organizzativi e del lavoro portato avanti per migliorare i servizi
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Vitaliano De Salazar, dg Azienda Ospedaliera di Cosenza
La decisione del TAR Calabria su un ricorso riguardante alcuni atti organizzativi dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza diventa l’occasione per affrontare un tema più ampio: quali sono i poteri e, soprattutto, le responsabilità di chi guida una delle aziende sanitarie più grandi e complesse del territorio calabrese. Il Tribunale amministrativo non si è pronunciato sulla fondatezza nel merito delle contestazioni, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario la sede competente, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini previsti dall’articolo 11 del Codice del processo amministrativo. Per il commissario straordinario dell’ASP di Cosenza, Vitaliano De Salazar, la vicenda offre però anche l’opportunità di chiarire un aspetto spesso poco conosciuto della gestione sanitaria: un’azienda sanitaria ha personalità giuridica pubblica e persegue finalità pubbliche, ma la legge riconosce alla sua organizzazione una disciplina particolare, nella quale assumono rilievo gli strumenti del diritto privato. E dentro questo perimetro il manager De Salazar rivendica soprattutto un metodo: trasparenza degli atti, responsabilità delle decisioni e interventi sulle criticità per migliorare i servizi.
Commissario, il TAR Calabria ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso relativo ad alcuni provvedimenti organizzativi dell’ASP. Come legge questa decisione?
«Con serenità e con il massimo rispetto per la magistratura e per il diritto di ciascuno di tutelare le proprie ragioni nelle sedi previste dall’ordinamento. La sentenza stabilisce che la controversia non appartiene alla giurisdizione amministrativa e individua nel giudice ordinario quello competente. Non si pronuncia sulla fondatezza nel merito delle contestazioni ed è giusto sottolinearlo. Per quanto mi riguarda, continuo a seguire la linea che mi sono dato fin dall’inizio: assumere le decisioni necessarie al funzionamento dell’Azienda attraverso atti corretti, trasparenti e verificabili».
Il passaggio è importante perché evita equivoci: il TAR non ha giudicato la fondatezza delle contestazioni, ma ha stabilito quale sia il giudice competente. Nel dispositivo il Tribunale dichiara infatti il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza mette però in evidenza un aspetto che probabilmente non è ancora sufficientemente conosciuto: l’ASP è un soggetto pubblico, ma la sua organizzazione e il suo funzionamento sono disciplinati attraverso un atto aziendale di diritto privato. Che cosa comporta?
«È una distinzione fondamentale. L’Azienda sanitaria ha personalità giuridica pubblica, persegue una finalità pubblica essenziale come la tutela della salute e deve rispondere ai cittadini. Allo stesso tempo, la legge le riconosce autonomia imprenditoriale e stabilisce che la sua organizzazione e il suo funzionamento siano disciplinati mediante un atto aziendale di diritto privato. Questo significa che non tutti gli atti compiuti da un’Azienda sanitaria hanno automaticamente natura autoritativa o pubblicistica. È un sistema particolare, che attribuisce responsabilità precise a chi è chiamato a governarlo». È esattamente il quadro normativo richiamato dal TAR sulla base dell’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 502 del 1992: le aziende sanitarie hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, mentre organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato. Ed è proprio questa particolare natura delle aziende sanitarie ad avere inciso sulla decisione del TAR?
«La sentenza richiama espressamente questa disciplina e la giurisprudenza formatasi in materia. Il Tribunale ha ritenuto che le determinazioni organizzative oggetto della controversia siano riconducibili all’Azienda nella sua veste di datore di lavoro di diritto privato e che non costituiscano esercizio di un potere pubblico autoritativo. Da qui deriva l’individuazione del giudice ordinario quale giudice competente». Anche su questo il provvedimento è netto: la forma della deliberazione commissariale, secondo il TAR, non modifica la natura delle determinazioni organizzative esaminate. Il Tribunale afferma che queste sono adottate dall’amministrazione quale datore di lavoro di diritto privato e che le deliberazioni oggetto della controversia non costituiscono esercizio di pubblica funzione.
Questo significa che gli atti organizzativi dell’ASP non sono sottoposti a controllo?
«Assolutamente no. E credo sia importante chiarirlo. Cambia il giudice competente, non viene meno la possibilità di tutela. La stessa sentenza ricorda che il giudice del lavoro può verificare la legittimità degli atti organizzativi e dei regolamenti aziendali e intervenire attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento. La trasparenza significa anche questo: adottare decisioni delle quali ci si assume la responsabilità e che possono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge». Il TAR precisa infatti che il giudice del lavoro può verificare la legittimità dei regolamenti e degli atti organizzativi aziendali e disapplicarli qualora risultino contrari alla legge o alla contrattazione collettiva.
Lei ha assunto la guida di un’Azienda estremamente complessa. Fin dall’inizio ha fatto capire che non avrebbe semplicemente amministrato l’esistente. Quanto è difficile intervenire su una macchina di queste dimensioni?
«È un lavoro quotidiano e non esistono scorciatoie. Prima bisogna conoscere profondamente l’Azienda, capire dove funziona bene e dove invece esistono criticità, quindi intervenire. Un commissario non può limitarsi a osservare: deve assumersi delle responsabilità. Questo significa lavorare sull’organizzazione, sul territorio, sugli ospedali, sulla prevenzione, sull’emergenza e sull’integrazione dei servizi. Alcuni problemi possono essere affrontati rapidamente, altri vengono da lontano e richiedono tempo e interventi strutturali. Ma ciò che non possiamo permetterci è l’immobilismo».
Quindi anche intervenire sugli assetti organizzativi fa parte di questa responsabilità?
«Governare significa anche decidere, naturalmente all’interno delle competenze attribuite dall’ordinamento e nel rispetto delle norme, dei contratti e delle procedure. Non mi interessano le questioni personali. Mi interessa che ogni settore dell’ASP sia messo nelle condizioni di funzionare, che le professionalità vengano valorizzate e che l’organizzazione sia coerente con gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Le decisioni possono essere condivise o contestate, ma chi ha una responsabilità di governo non può sottrarsi al dovere di assumerle». In tutto questo lei insiste molto sulla trasparenza. Perché? «Perché considero la trasparenza una garanzia per tutti, a cominciare dall’Azienda. Non significa pretendere che ogni decisione venga condivisa; significa fare in modo che gli atti siano conoscibili, motivati e verificabili e assumersene la responsabilità. E trasparenza significa anche non nascondere i problemi. Se c’è una criticità bisogna riconoscerla, affrontarla e provare a risolverla. Se qualcosa funziona, invece, bisogna valorizzarla. Il nostro metro di giudizio deve rimanere la qualità dei servizi che riusciamo a garantire ai cittadini». Accanto alla struttura amministrativa c’è poi il lavoro dei professionisti che tutelano l’Azienda nel contenzioso. Quanto conta avere una difesa legale preparata?
«Conta moltissimo. L’ASP può contare su professionisti che affrontano questioni spesso molto complesse con competenza, serietà e grande impegno. Il loro lavoro non deve essere letto attraverso una logica di vittorie o sconfitte personali: consiste nella tutela dell’Azienda e dell’interesse pubblico che essa rappresenta. A chi quotidianamente svolge questo compito con professionalità va il mio apprezzamento. Quando l’Azienda è chiamata in giudizio deve essere in grado di rappresentare e difendere le proprie ragioni nel modo più rigoroso possibile».
I risultati ottenuti finora nel contenzioso rappresentano anche un riconoscimento di questo lavoro?
«Ogni procedimento ha una storia propria e ogni decisione giudiziaria deve essere letta esclusivamente per ciò che stabilisce. Posso però dire che dietro la difesa dell’Azienda c’è un lavoro importante, spesso poco visibile, svolto da professionisti che studiano gli atti e affrontano le controversie con grande attenzione. È un patrimonio di competenze che va riconosciuto e valorizzato».
La decisione del TAR chiude questa vicenda?
«La sentenza stabilisce che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e indica nel giudice ordinario la sede competente, proprio in ragione della natura privatistica che l’ordinamento riconosce agli atti organizzativi oggetto della controversia. È un passaggio importante, perché chiarisce che, pur operando all’interno di un’Azienda con personalità giuridica pubblica, determinate scelte organizzative vengono esercitate secondo gli strumenti propri del datore di lavoro di diritto privato. Naturalmente resta pienamente garantito il diritto di chiunque ritenga lese le proprie posizioni di rivolgersi al giudice competente. Allo stesso tempo, ogni iniziativa giudiziaria richiede un’attenta valutazione dei presupposti, della giurisdizione e delle conseguenze processuali ed economiche che l’ordinamento prevede. Se la controversia sarà riproposta davanti al giudice ordinario, l’Azienda difenderà le proprie ragioni con la stessa serenità e con il rigore che ha caratterizzato finora il lavoro dei nostri professionisti. Io, nel frattempo, devo continuare a fare il mio lavoro: governare l’ASP, affrontarne le criticità e migliorare i servizi per i cittadini».

