Il turbolento panorama politico di San Giovanni in Fiore si arricchisce di un capitolo giudiziario-amministrativo che incide sulla narrazione delle ultime consultazioni elettorali. Con la delibera numero 174/26/CONS, l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha accertato la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, commessa dal Comune silano durante la campagna elettorale per le elezioni comunali del maggio 2026. Al centro del provvedimento sanzionatorio si staglia la figura di Marco Ambrogio, all'epoca assessore uscente con deleghe pesanti (Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica e Personale) e candidato alla carica di Sindaco, oggi approdato allo scranno di presidente del Consiglio comunale dopo una seduta consiliare particolarmente accesa.

La genesi del caso: gli esposti di Belcastro e Barile

L'istruttoria che ha condotto alla sanzione non è nata da un monitoraggio d'ufficio, ma trae origine da precise segnalazioni politiche che hanno messo sotto la lente d’ingrandimento l’attività comunicativa di Ambrogio. Il procedimento è stato innescato da due esposti distinti presentati al Corecom Calabria. Il primo, a firma di Giuseppe Belcastro, candidato a sindaco per la lista "Comitato 18 gennaio", denunciava la pubblicazione di contenuti propagandistici sui profili Facebook e Instagram dell'assessore uscente.

Il secondo esposto, ancora più dettagliato, reca la firma del neo sindaco Antonio Barile. In questo documento venivano contestate vere e proprie «incursioni» di Ambrogio in uffici pubblici, ospedali e scuole, finalizzate alla realizzazione di spot elettorali. Barile segnalava inoltre la partecipazione attiva di dirigenti comunali e del Comandante della Polizia Locale, il quale, stando alla denuncia, avrebbe accompagnato il candidato anche durante i comizi elettorali indossando l'uniforme d'ordinanza. Tali condotte, secondo i segnalanti, avrebbero generato un «indebito capitale di visibilità» a ridosso del voto, sfruttando luoghi istituzionali preclusi agli altri competitor.

Per comprendere la portata della decisione dell’Agcom, occorre analizzare il perimetro normativo della Legge 28/2000. L’articolo 9 stabilisce un divieto ferreo: dalla data di convocazione dei comizi elettorali, è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche svolgere attività di comunicazione, salvo quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’assolvimento delle proprie funzioni.

L’Autorità ha rilevato che, nel caso di San Giovanni in Fiore, il divieto era scattato il 9 aprile 2026. La difesa dell'Ente, rappresentata dall'avvocato Enrico Morcavallo per conto della sindaca facente funzione Claudia Loria, ha tentato di smontare le accuse sostenendo che le attività di Ambrogio rientrassero nell’ordinario esercizio delle funzioni politico-amministrative e che, soprattutto, non fosse stato utilizzato alcun canale ufficiale del Comune, bensì profili social personali. Tuttavia, l’Agcom ha ribaltato questa impostazione, precisando che la "comunicazione istituzionale" non si limita ai canali formali ma include ogni attività che, per modalità e mezzi, sia riconducibile all'Ente e finalizzata a promuoverne l'immagine a fini elettorali.

I contenuti contestati: dalla "Control Room" alla Sila

L’istruttoria ha isolato tre episodi specifici che hanno fatto scattare la sanzione, configurando una «rappresentazione suggestiva» dei meriti dell'amministrazione uscente. Il primo caso riguardo il video nel Comando di Polizia Locale del 17 maggio 2026, quando Ambrogio ha pubblicato un girato all'interno della sala operativa dei Vigili Urbani, alla presenza di agenti in divisa in servizio. Qui, l'allora assessore annunciava l'assunzione di nuove figure, utilizzando una struttura comunale per scopi di propaganda personale.

Il secondo caso che ha fatto scattare la sanzione riguarda l'inaugurazione del Parco "Flor food" in cui, con un post del 16 maggio 2026, si celebrava la riqualificazione del Parco Agroalimentare. L’Autorità ha rilevato come la serialità di queste inaugurazioni a ridosso del voto violasse il principio di indispensabilità, trattandosi di opere che potevano essere presentate tranquillamente dopo la tornata elettorale.

La terza circostanza finita sotto la lente di ingrandimento riguarda l'incursione nell'Ente Parco Nazionale della Sila pubblicata in un video del 18 maggio 2026. In questo caso Ambrogio appariva negli uffici della sede istituzionale del Parco, interloquendo con il Commissario Straordinario e annunciando lo stanziamento di nuovi fondi regionali per il trenino a vapore.

In tutti questi casi, l’Agcom ha riscontrato la mancanza del requisito dell'impersonalità, aggravata dall'uso di loghi dell'Ente e dalla presenza di personale dipendente, elementi che hanno creato una commistione illecita tra ruolo istituzionale e ambizione elettorale.

La decisione e l'ordine di pubblicazione

Nonostante l'archiviazione per altri post (come quelli relativi alla scuola "Corrado Alvaro" o alla mensa "Fratelli Bandiera", ritenuti non chiaramente identificabili con l'Ente), il nucleo centrale della violazione è stato confermato. L’Autorità ha ordinato al Comune di San Giovanni in Fiore di pubblicare sulla home page del proprio sito web istituzionale, per la durata di quindici giorni, un messaggio che dia atto della violazione commessa.

Il messaggio deve indicare esplicitamente che la pubblicazione dei post sui profili di Marco Ambrogio non è stata conforme ai dettami della legge sulla par condicio. Questa sanzione, di carattere "riparatorio" e informativo, mira a ristabilire il legittimo affidamento dei cittadini verso l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, principio che l’Agcom ha ritenuto gravemente leso dalla condotta dell'ex assessore. La delibera, firmata dal Presidente Giacomo Lasorella e dal Commissario relatore Massimiliano Capitanio, rappresenta un monito severo per la politica locale.