Nelle motivazioni respinte le tesi difensive sulla riqualificazione dei fatti come singoli episodi di spaccio o associazione di lieve entità
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L’organizzazione avrebbe operato nel territorio di Cosenza attraverso una struttura stabile, una precisa ripartizione dei compiti e una rete capace di assicurare nel tempo l’approvvigionamento, la custodia e la distribuzione di sostanze stupefacenti. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo “Overture”, relativo al presunto gruppo facente capo ad Alfonsino Falbo.
Il gruppo Falbo, genesi dell’inchiesta
Il giudizio d’appello trae origine dalla sentenza pronunciata il 23 aprile 2024 dal Tribunale di Cosenza. Il procedimento riguarda l’ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre a numerosi reati-fine relativi all’acquisto, alla detenzione, al trasporto e alla cessione di droga. Nel processo sono confluite anche contestazioni in materia di armi, ricettazione, estorsione, minaccia e furto, attribuite a vario titolo agli imputati.
Il quadro accusatorio è stato costruito attraverso intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, servizi di osservazione e pedinamento, localizzazioni tramite Gps, immagini degli impianti di videosorveglianza e sequestri di droga e armi. A questi elementi sono stati affiancati i riconoscimenti vocali, l’identificazione dei soggetti ripresi e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Queste ultime, secondo la valutazione dei giudici, avrebbero fornito ulteriori conferme a un impianto probatorio considerato già autonomamente consistente.
Ipotesi associativa configurabile
Uno dei principali temi sottoposti alla Corte d’appello ha riguardato l’effettiva configurabilità dell’associazione prevista dall’articolo 74 del Testo unico sugli stupefacenti. Le difese avevano sostenuto, con argomentazioni in parte comuni, che gli elementi raccolti potessero descrivere una pluralità di episodi di spaccio commessi in concorso, ma non l’esistenza di un vincolo associativo stabile. In subordine era stata chiesta la riqualificazione nella fattispecie associativa di lieve entità prevista dal sesto comma dello stesso articolo.
La Corte ha ritenuto infondate entrambe le prospettazioni. Nelle motivazioni viene richiamato il principio secondo cui, per contestare il reato associativo, non è necessaria un’organizzazione particolarmente complessa o dotata di ingenti risorse economiche. È sufficiente una struttura, anche essenziale, capace di garantire continuità al programma criminale attraverso mezzi, luoghi, persone e una ripartizione funzionale dei compiti.
La compagine associativa (senza Raimondo)
Secondo la ricostruzione recepita nel giudizio d’appello, il presunto sodalizio sarebbe stato imperniato sulle figure di Alfonsino Falbo e Sergio Raimondo (poi assolto in Cassazione dall’accusa di narcotraffico), ai quali è stato attribuito il ruolo di promotori, organizzatori e finanziatori. Falbo avrebbe curato i rapporti con i fornitori, messo a disposizione mezzi e luoghi per la custodia della droga e delle armi, impartito direttive e coordinato il recupero dei crediti maturati con lo spaccio.
Riccardo Gaglianese è stato invece collocato in una posizione intermedia tra il vertice del gruppo e la rete degli spacciatori. Secondo i giudici, avrebbe acquistato consistenti quantitativi di cocaina per poi distribuirli direttamente o attraverso una rete di pusher, coordinando le attività di vendita e contribuendo al finanziamento dei successivi approvvigionamenti.
Massimo Imbrogno e Vincenzo Laurato sono stati descritti come partecipi stabilmente inseriti nell’organizzazione, con compiti relativi al trasporto, alla custodia e alla consegna dello stupefacente, oltre che alla riscossione dei proventi. A Giuseppina Carbone è stato attribuito un ruolo nella custodia e nell’occultamento di quantitativi di hashish destinati alla successiva commercializzazione. Per gli altri imputati coinvolti nella contestazione associativa, la valutazione è stata compiuta sulla base della continuità degli approvvigionamenti, dei rapporti con i presunti vertici e del contributo concretamente fornito al funzionamento del gruppo.
Tra gli elementi valorizzati dalla Corte figurano la disponibilità di immobili utilizzati come basi logistiche, l’impiego di autovetture per il trasporto, l’occultamento dello stupefacente in luoghi conosciuti dai partecipi e l’uso di un linguaggio convenzionale nelle conversazioni. Le immagini delle telecamere e le intercettazioni avrebbero documentato frequenti incontri, rapporti di debito e credito e una gestione coordinata delle diverse fasi dell’attività illecita.
Per i giudici, la capacità del gruppo di riorganizzarsi dopo arresti e sequestri rappresenta un ulteriore indice della stabilità del vincolo. Dopo l’arresto di Laurato, le attività sarebbero proseguite utilizzando anche l’abitazione di Carbone per eludere i controlli. In seguito all’arresto di Falbo, la direzione operativa sarebbe stata temporaneamente affidata a Massimo Imbrogno. Circostanze che, nella lettura della Corte, dimostrerebbero l’autonomia della struttura rispetto alle vicende dei singoli partecipanti.
Il “Sistema” e la “bacinella”
Le motivazioni richiamano anche il cosiddetto “sistema” criminale operante nel Cosentino, descritto da più collaboratori di giustizia come un insieme di gruppi sottoposti a regole comuni per l’approvvigionamento e la distribuzione della droga. In base alle dichiarazioni acquisite, chi acquistava stupefacente al di fuori dei canali riconosciuti avrebbe dovuto versare una quota in una cassa comune, indicata come “bacinella”. La Corte ha considerato tali dichiarazioni coerenti con gli altri risultati investigativi.
Nel valutare la posizione del gruppo Falbo, i giudici hanno attribuito particolare rilievo alle dichiarazioni di Alberto Novello, ritenute spontanee, precise e riscontrate dalle intercettazioni. La circostanza che Falbo e Raimondo disponessero di canali di rifornimento distinti non è stata considerata incompatibile con l’esistenza di un’unica associazione, ma interpretata come una ripartizione interna delle attività.
La Corte ha respinto anche la richiesta di ricondurre il sodalizio alla fattispecie associativa di lieve entità. A escluderla sarebbero la varietà delle sostanze trattate, la consistenza complessiva dei quantitativi, il numero e la frequenza delle cessioni, l’ampiezza della clientela e la capacità di assicurare rifornimenti continuativi. Anche gli episodi riguardanti quantità più contenute sono stati valutati nel contesto generale e non isolatamente.
Secondo il collegio, la serialità delle condotte, la rete organizzativa, i differenti canali di approvvigionamento e le modalità adottate per sottrarsi ai controlli attribuiscono ai fatti un’offensività incompatibile con l’ipotesi lieve prevista dall’articolo 73, quinto comma. I motivi comuni proposti dalle difese sulla qualificazione giuridica del sodalizio e dei reati di spaccio sono stati pertanto rigettati.
La sentenza ha affrontato inoltre l’aggravante della disponibilità di armi. Il Tribunale aveva ritenuto che alcuni dei fucili e delle pistole sequestrati non fossero riconducibili esclusivamente ai singoli detentori, ma risultassero funzionali all’attività dell’organizzazione, anche perché custoditi in luoghi utilizzati per il deposito dello stupefacente e accessibili a più partecipi. L’aggravante era stata invece esclusa, già nella valutazione di primo grado, per gli imputati rispetto ai quali non erano emersi elementi sufficienti a dimostrare una concreta relazione con le armi rinvenute.

